Accordo delle parti in un contratto


L'essenza del contratto è racchiusa nell'accordo tra due o più parti (art. 1321 del codice civile); l'accordo tra le parti costituisce uno dei quattro requisiti essenziali del contratto stesso (art. 1325 del codice civile).

Le parti del contratto sono gli autori del regolamento negoziale e i destinatari diretti delle conseguenze che ne derivano (l'art. 1372,comma 2 c.c. dispone che il contratto produce effetti per i terzi solo nei casi previsti dalla legge).

Per accordo si intende l'incontro delle volontà dei contraenti su un assetto disciplinare che realizza i loro interessi, seppur contrapposti.

Il programma contrattuale è inizialmente fissato in una proposta che il proponente fa pervenire all'oblato. Proposta e accettazione del contratto non sono negozi unilaterali con propria autonomia, ma atti prenegoziali che si fondono dando vita al contratto.

L'art. 1329 del codice civile stabilisce che se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. In caso di proposta irrevocabile la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanza escludano tale efficacia. Ha validità di proposta l'offerta al pubblico, che si configura, ad esempio, nel caso di merce in vendita esposta nella vetrina di un negozio con l'indicazione del prezzo.

L'art. 1336, comma 1 c.c. stabilisce: "L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta , salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi". Se le parti del contratto sono più di due il contratto si conclude con l'incontro dei consensi di tutte le parti interessate:trattasi di contratto plurilaterale. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari. Così recita l'art. 1332 del codice civile trattando del contratto aperto. L'art. 1327 del codice civile disciplina la conclusione tramite l'inizio dell'esecuzione: "Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno". Talvolta può esservi una prestazione eseguita da un soggetto in favore di un altro senza che vi sia stata una preventiva proposta. Taluni parlano di contratti di fatto o contratto irregolare o, più propriamente, di rapporti contrattuali di fatto. "La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso". L'art. 1333 del codice civile disciplina il contratto con obbligazioni del solo proponente. I giuristi distinguono tra contratto consensuale e contratto reale. Il contratto, di regola, è consensuale. Il contratto è consensuale se il mero accordo è sufficiente a produrre gli effetti voluti dalle parti. Il contratto è reale se l'accordo non è sufficiente per la conclusione; all'accordo deve infatti seguire la consegna, che diviene elemento strutturale, che si colloca sul piano della formazione (e non dell'esecuzione). "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". L'art. 1322 del codice civile impone un'analisi dei limiti all'autonomia privata nella conclusione del contratto. Diffuso è l'uso del cd. contratto a distanza, in cui il procedimento di conclusione del contratto si avvia con tecniche di comunicazione a distanza (per esempio telefono o posta elettronica).