Cessione di contratto


L'art. 1406 del codice civile disciplina la cessione del contratto e ne dà una definizione: ciascuna parte ( cd. cedente) può sostituire a sé un terzo ( cd. cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte (cd. ceduto) vi consenta. Per la dottrina dominante e per la giurisprudenza la struttura della cessione è trilaterale, concludendosi il contratto con l'incontro dei consensi di cedente, cessionario e ceduto. Per una dottrina minoritaria la struttura della cessione sarebbe bilaterale, concludendosi il contratto con il solo incontro dei consensi di cedente e cessionario. Il consenso del ceduto configurerebbe semplice condicio iuris. Con la cessione del contratto avviene una successione di un soggetto nella posizione contrattuale di un altro soggetto. Dunque non è ipotizzabile una cessione parziale, subentrando il cessionario nella medesima posizione del cedente (ambito della cessione). Gli effetti della cessione sono disciplinati dagli articoli 1408 (rapporti fra contraente ceduto e cedente), 1409 (rapporti fra contraente ceduto e cessionario) e 1410 (rapporti fra cedente e cessionario) del codice civile. La cessione del contratto deve distinguersi dal subcontratto:tipico esempio è la sublocazione.Nella sublocazione il locatario del contratto di locazione diventa locatore nel contratto di sublocazione.