Contratti di assicurazione



Il contratto di assicurazione, dove l’assicuratore a fronte del versamento di un corrispettivo (premio), si obbliga a indennizzarsi l’assicurato entro i limiti del danno subito in un sinistro.
L’attività dell’impresa di assicurazioni può essere svolta da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni.
La polizza
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, per questo c’è l’impegno della consegna da parte dell’assicuratore di dare al cliente una polizza.
Esistono polizze all’ordine al portatore, in questo caso il passaggio del contratto comporta il trasferimento del credito verso l’assicuratore(con effetti della rinuncia).
L’assicuratore è liberato se adempie alla prestazione nei confronti del giratario e non del contraente.
Se il contraente firmi l’assicurazione in nome di altri senza averne il potere e ne diritto, l’interessato può ratificare l’operato anche dopo che il sinistro  (si è verificato l'oggetto dell’assicurazione) o dopo la scadenza dell’assicurazione.

Le dichiarazioni del contraente
Sono molto importati le affermazioni che il contraente rilascia al momento della stipula del contratto.
L’art. 1892 del codice civile, afferma che le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente, dove l’assicuratore, sapendole, non avrebbe stipulato il contratto con le medesime condizioni, possono portare annullamento del contratto se detto con colpa grave o con dolo.
Secondo l’art.1893 del codice civile riporta la regolamentazioni delle dichiarazioni inesatte o reticenti che siano state rilasciate senza dolo o colpa, non porta l’annullamento del contratto ma l’assicuratore può recedere dal esso, previa comunicazione entro 3 mesi all’assicurato.
Nel caso in cui il sinistro avviene prima della scoperta dell’inesattezza o la reticenza delle affermazioni, oppure prima che abbia recesso il contratto, il premio viene ridotto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse saputo la verità.

Il rischio
Il rischio è la possibilità che l’evento garantito possa accadere.
Le polizza che hanno un rischio maggiore, naturalmente l’assicurato dovrà versare un premio maggiore, l’assicuratore si può rifiutare di stipulare il contratto.
L’art. 1895 del codice civile prevede la nullità del contratto se il rischio è cessato prima della conclusione del contratto o è cessato.
Esiste la possibilità che il rischio, in corso diminuisca o aumenti.
Quando diminuisce, verrà pagato un premio minore alla prossima stipula, fatta salva la possibilità di recedere il contratto nei 2 mesi successivi.
Nel caso di aumento del rischio, l’assicurato ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal contratto nel termine di un mese.
L’effetto del recesso non ha effetto immediato, in caso di diminuzione dopo un mese, mentre in caso dell’aumento del rischio, 15 giorni.
Esclusioni di responsabilità dell’assicuratore
Esclusioni di responsabilità dell’assicuratore, quando i sinistri si sono verificati per dolo o per colpa grave dell’assicurato

Il pagamento del premio
Se il contraente non paga il versamento di una quota del premio, l’assicurazione è sospesa sino alle 24 del giorno corrispondente al pagamento.
I problemi assicurativi sono molto importanti, possiamo consigliare che chi deve stipulare una polizza, legga molto bene il contratto con tutte le clausole.

L’assicurazione per danni
Nell’assicurazione per danni il valore assicurato non può essere superiore al valore che l'oggetto ha al momento della stipulazione del contratto.

L’assicurazione per la responsabilità civile
L’assicurazione per la responsabilità civile si ha quando oggetto del contratto è l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato per i danni a recati a terzi collegata alla responsabilità dichiarata dal contratto.
L’assicurazione per la responsabilità civile ha una grande importanza il cosiddetto massimale:, cioè l’assicuratore non può essere tenuto a un risarcimento superiore da quando stabilito al momento della stipulazione della polizza.

L’assicurazione sulla vita
L’art. 1919 del codice civile, l’assicurazione può essere fatta per la propria vita o verso terzi.
Nell’assicurazione sulla vita la designazione del beneficiario può essere fatto nel contratto o con una successiva dichiarazione scritta, può essere revocato in qualsiasi momento.



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