Cessione di contratto
Si ha la cessione di un contratto quando una delle parti del contratto originario detto cedente, purché a prestazioni corrispettive e non ancora eseguito, stipula con un terzo estraneo al contratto originario detto cessionario un nuovo contratto detto di cessione, con il quale il cedente ed il cessionario si accordano per trasferire al cessionario il contratto originario con tutti i rapporti attivi e passivi derivanti da esso.
La cessione, però, dovrà essere preceduta dal consenso del contraente ceduto
(art.1407 c.c.). Con il contratto di cessione il cedente è liberato dalle sue
obbligazioni nei confronti del ceduto, salvo che questo non abbia espresso
volontà contraria (art. 1408 c.c.).
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