Efficacia di un contratto


L'art. 1372 del codice civile disciplina l'efficacia del contratto. Il comma 1 dell'art. 1375 regolamenta gli effetti inter partes del contratto:"Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge". Il comma 2 dell'art. 1375 regolamenta gli effetti per i terzi:"Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge". L'opponibilità del contratto, diversamente dalla sua efficacia, riguarda i conflitti che possono nascere tra contraenti e terzi: un terzo contesta il diritto derivante dal contratto in base ad un titolo incompatibile con esso. Le parti possono stipulare un contratto a favore di terzo con l'inserimento di una clausola con cui stabiliscono che gli effetti del contratto si producono direttamente nel patrimonio del terzo.Il contratto a favore di terzo non costituisce un tipo legale autonomo, bensì è un modo di atteggiarsi degli altri contratti. L'art. 1381 del codice civile disciplina la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo:"Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso".