Esecuzione dei contratti
Un contratto può essere considerato concluso nel momento in cui si è dato inizio all'esecuzione (art. 1327, comma 1 c.c.). L'esecuzione di un contratto non è equiparabile all'accettazione dello stesso, in quanto non è un atto indirizzato all'altra parte.
Con l'esecuzione di un contratto, si perfeziona un accordo tra le parti ed è corretto assegnare la qualifica di "accettante", a colui che inizia l'esecuzione del contratto. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. L’invalidità riguarda il contratto come atto, la risoluzione invece, opera direttamente sul rapporto contrattuale.
L’invalidità infatti, sussiste quando sono presenti difetti originari nel contratto che lo viziano.
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